Art. 8
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[1]Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di tassa, allorche' la loro presentazione venga fatta insieme ad una dichiarazione spedita in carta libera dal ricevitore del bollo comprovante il fatto pagamento, ovvero insieme alla prima lettera di cambio, o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.
[2]I documenti che si presenteranno per giustificare il pagamento della tassa proporzionale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicato sul quale viene richiesta l'apposizione del bollo od il visto per bollo senza pagamento di tassa.
[3]Quando pero' la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sara' soggetta al diritto proporzionale.
[4]Non soggiacciono a particolare applicazione di bollo le aggiunte fatte alle cambiali od agli altri effetti negoziabili per iscrivervi girate, accettazioni, avalli, o altre simili dichiarazioni.
[5]E' proibito alle banche, alle societa', agli stabilimenti pubblici, ai negozianti ed a tutti coloro che fanno cambiali od effetti negoziabili, d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso non venga spedita quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo o non vidimati per bollo.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
