Art. 7
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[1]La tassa di bollo e' proporzionale o fissa.
[2]La proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti di commercio tratti nello Stato, ed anche quelli tratti all'estero, se negoziati o pagabili nello Stato.
[3]La fissa colpisce tutti gli altri atti e scritti.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
