Art. 41
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[1]S'incorrera' in tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture, libri e registri in contravvenzione, benche' una stessa persona li abbia sottoscritti, o ne abbia fatto uso.
[2]S'incorrera' similmente in tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
