Art. 3
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[1]Il bollo e' di due specie: ordinario e straordinario.
[2]Il bollo ordinario si applica sulla carta filigranata, fabbricata per conto dello Stato.
[3]Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
