Art. 1
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[1]E' dovuta una tassa di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, e per gli atti e scritti privati designati nei titoli II e III della presente legge.
[2]E' pure dovuta una tassa di bollo per gli atti e scritti privati non compresi nei titoli II e III, e per gli atti e scritti fatti in luoghi e in tempi nei quali non era in vigore alcuna tassa di bollo. Questa tassa sara' pagata quando si voglia far uso di tali atti.
[3]Per l'applicazione della tassa di bollo, col vocabolo carta intendesi qualunque materia sulla quale e' disteso o voglia distendersi uno scritto, un disegno, ovvero una riproduzione meccanica di essi che valga come atto o documento.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
