Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1876
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 1876 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le infrazioni alla presente legge commesse dai pubblici mediatori saranno punite con multa estensibile a lire 500, salve le maggiori pene incorse a tenore delle leggi penali generali.
tolto: In caso di recidiva, i pubblici mediatori incorreranno inoltre nella sospensione da tre a sei mesi, e, nel caso di seconda recidiva, nella interdizione dal loro ufficio.
tolto: Saranno puniti con multa estensibile a lire 200 i contraenti, quando nei contratti conchiusi direttamente fra loro non abbiano fatto uso dei foglietti bollati, e quando nei contratti conchiusi per mezzo di pubblici mediatori, essi abbiano accettato come prova del contratto foglietti non bollati a termini della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1876-09-13;3326~art5 · fonte del testo
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