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[1]La spesa straordinaria suddetta sara' iscritta in appositi capitoli dei bilanci dei Lavori pubblici dal 1862 al 1877 inclusivamente, ripartita in ragione di lire 1,500,000 pei primi quindici anni, di lire 1,760,000 per l'ultimo anno.
[2]Ordiniamo che la presente munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dat. a Torino addi' 27 luglio 1862.
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli R. Conforti.
[6]Depretis.
Testo in vigore dal 9 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
