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[1]Le Giunte provinciali amministrative possono autorizzare i comuni ad aumentare fino a questo limite la loro attuale sovrimposta od anche ad eccederlo, quante volte l'aumento e l'eccedenza dipendano da spese strettamente obbligatorie per disposizione di legge o per contratti autorizzati prima della promulgazione della presente legge, ed osservato in ogni caso il disposto dell'art. 15 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.
[2]Eguale autorizzazione potra' esser data per le stesse ragioni alle provincie con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1894
