Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1894. Leggi il testo vigente →

La facolta' delle provincie e dei comuni di sovrimporre ai tributi diretti sui terreni e sui fabbricati, e' limitata, per ciascuno di essi, a centesimi cinquanta per ogni lira di imposta principale risultante dai ruoli.

Testo in vigore dal 24 luglio 1894 al 10 agosto 1894

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1894-07-23;340~art1 · fonte del testo

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