Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
E' vietato ai direttori generali dei due banchi di concedere sconti o anticipazioni.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
