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[1]Nei Consigli locali d'amministrazione delle sedi intervengono due delegati e un censore, in quelle succursali un solo delegato, scelti dal Consiglio generale.
[2]I delegati elettivi e i censori, cosi' nel Consiglio centrale di amministrazione, come nei consigli locali durano in ufficio un anno e sono rieleggibili.
[3]Il regolamento determinera' il modo di esercitare il sindacato nelle succursali.
[4]I delegati ai Consigli centrali d'amministrazione sono incompatibili come delegati ai Consigli locali delle sedi e succursali.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
