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La relazione di cui all'art. 5 del Regio decreto 11 agosto 1866 sull'operato del Consiglio di amministrazione sara' accompagnata al Consiglio generale dei due Banchi dai prospetti dimostrativi delle alienazioni, transazioni e sofferenze, e delle operazioni di credito fondiario e agrario.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
