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[1]Le attribuzioni ora affidate al Consiglio generale del Banco di Sicilia rispetto alla nomina, alla revoca, alla disponibilita', al collocamento a riposo e alla liquidazione delle pensioni, si trasferiscono alla competenza del Consiglio centrale di amministrazione.
[2]Il Consiglio generale delibera sui ruoli organici degli impiegati e sulle norme regolamentari alle quali deve attenersi il Consiglio centrale di amministrazione nella nomina, nella revoca, disponibilita', collocamento a riposo e liquidazione delle pensioni degli impiegati.
[3]Il Consiglio centrale di amministrazione e' eletto dal Consiglio generale. Tutti i membri del Consiglio generale, salvi i casi d'incompatibilita' previsti dall'articolo 12, possono farne parte.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
