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[1]Il Consiglio provinciale di ognuna delle provincie napoletane finora non rappresentate nel Consiglio generale del Banco di Napoli, eleggera' un proprio delegato.

[2]Le provincie di Caltanissetta, Siracusa e Trapani invieranno al Consiglio generale del Banco di Sicilia ognuna due delegati; uno scelto dal Consiglio provinciale, l'altro dalla Camera di commercio.

[3]Ogni nuova sede dei Banchi di Napoli e di Sicilia sara' rappresentata nel Consiglio generale da due delegati della Camera di commercio del comune nel quale e' posta.

[4]Le succursali non avranno rappresentanza finche' le operazioni da essa compiute non producano almeno per un triennio un utile netto annuo di 100,000 lire, e rimane soppressa quella dei presidenti degli aboliti tribunali di commercio e quella degli ordini degli avvocati di Napoli e di Palermo.

[5]E'fatto obbligo ai corpi che eleggono piu' di un delegato, di nominarne una meta' fuori dei loro componenti e degli altri consessi chiamati alla elezione.

[6]Null'altro e' innovato nell'attuale composizione dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia.

Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-08-23;7041~art2 · fonte del testo

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