Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il Consiglio provinciale di ognuna delle provincie napoletane finora non rappresentate nel Consiglio generale del Banco di Napoli, eleggera' un proprio delegato.
[2]Le provincie di Caltanissetta, Siracusa e Trapani invieranno al Consiglio generale del Banco di Sicilia ognuna due delegati; uno scelto dal Consiglio provinciale, l'altro dalla Camera di commercio.
[3]Ogni nuova sede dei Banchi di Napoli e di Sicilia sara' rappresentata nel Consiglio generale da due delegati della Camera di commercio del comune nel quale e' posta.
[4]Le succursali non avranno rappresentanza finche' le operazioni da essa compiute non producano almeno per un triennio un utile netto annuo di 100,000 lire, e rimane soppressa quella dei presidenti degli aboliti tribunali di commercio e quella degli ordini degli avvocati di Napoli e di Palermo.
[5]E'fatto obbligo ai corpi che eleggono piu' di un delegato, di nominarne una meta' fuori dei loro componenti e degli altri consessi chiamati alla elezione.
[6]Null'altro e' innovato nell'attuale composizione dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
