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[1]Quando resultino disordini nell'azienda, e si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie od altri fatti che rivelino gravi irregolarita' nell'amministrazione, il ministro di agricoltura, industria e commercio ha facolta' di promuovere mediante decreto reale, la sospensione, la destituzione, la dispensa dal servizio e il collocamento a riposo dei direttori generali e dei consiglieri governativi dei Banchi di Napoli e di Sicilia.
[2]Il provvedimento di destituzione e di collocamento a riposo dev'essere proceduto dalla notificazione in iscritto al funzionario dei fatti che gli si attribuiscono, stabilendo un equo termine percio' possa presentare le sue giustificazioni.
[3]Insino a che non sia promulgata la legge sullo stato degl'impiegati civili, nel qual caso ai nominati direttori e consiglieri saranno concesse le guarentigie in essa stabilite per i direttori generali delle amministrazioni governative, prima di procedere alla destituzione, alla dispensa dal servizio o al collocamento a riposo, il ministro di agricoltura, industria e commercio dovra' chiedere il parere del Consiglio di Stato, a cui saranno comunicati tutti gli atti; dopo di che decidera', sentito il Consiglio dei ministri.
[4]Qualora atti di eguale indole si possano attribuire ai membri elettivi del Consiglio di amministrazione, il Governo, udito le giustificazioni del Consiglio di amministrazione, cui saranno notificati i fatti, e udito il Consiglio di Stato, avra' facolta' di sciogliere il Consiglio di amministrazione, invitando senza indugio il Consiglio generale a procedere alla nomina dei suoi delegati. Intanto e' data facolta' al ministro di agricoltura, industria e commercio di nominare un commissario, che esercitera' le attribuzioni demandate al Consiglio centrale di amministrazione, il quale dovra' essere ricostituito nel termine non maggiore di un mese.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
