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Prima di procedere alla ricostituzione delle Amministrazioni dei Banchi di Napoli e di Sicilia, la quale avra' luogo al piu' tardi entro due mesi dalla data della presente legge, il ministro di agricoltura, industria e commercio introdurra' nei rispettivi statuti le seguenti riforme.
Testo in vigore dal 1 settembre 1890 al 9 maggio 2025
