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Nessun Ufficiale della pubblica Autorita' od Agente della forza pubblica puo', per esercitare atti del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di abituale residenza o temporaria dimora del Sommo Pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o un Concilio ecumenico, se non autorizzato dal Sommo Pontefice, dal Conclave o dal Concilio.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
