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[1]Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna Autorita' giudiziaria o politica potra', per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla liberta' personale dei Cardinali.
[2]Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
