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[1]Durante la vacanza della Sede Pontificia, nessuna Autorita' giudiziaria o politica potra', per qualsiasi causa, porre impedimento o limitazione alla liberta' personale dei Cardinali.

[2]Il Governo provvede a che le adunanze del Conclave e dei Concili ecumenici non siano turbate da alcuna esterna violenza.

Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-05-13;214~art6 · fonte del testo

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