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[1]E' conservata a favore della Santa Sede la dotazione dell'annua rendita di lire 3,225,000.
[2]Con questa somma, pari a quella inscritta nel bilancio romano sotto il titolo: Sacri palazzi apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche, Segreteria di Stato ed Ordine diplomatico all'estero, s'intendera' provveduto al trattamento del Sommo Pontefice e ai vari bisogni ecclesiastici della Santa Sede, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, e alla custodia dei palazzi apostolici e loro dipendenze; agli assegnamenti, giubilazioni e pensioni delle Guardie, di cui nell'articolo precedente, e degli addetti alla Corte Pontificia, ed alle spese eventuali; non che alla manutenzione ordinaria e alla custodia degli annessi Musei e Biblioteca, e agli assegnamenti, stipendi e pensioni di quelli che sono a cio' impiegati.
[3]La dotazione, di cui sopra, sara' inscritta nel Gran Libro del Debito pubblico, in forma di rendita perpetua ed inalienabile nel nome della Santa Sede; e durante la vacanza della Sede si continuera' a pagarla per supplire a tutte le occorrenze proprie della Chiesa romana in questo intervallo.
[4]Essa restera' esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale o provinciale; e non potra' essere diminuita neanche nel caso che il Governo italiano risolvesse posteriormente di assumere a suo carico la spesa concernente i Musei e la Biblioteca.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
