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[1]Il Governo italiano rende al Sommo Pontefice, nel territorio del Regno, gli onori Sovrani, e gli mantiene le preminenze d'onore riconosciutegli dai Sovrani cattolici.
[2]Il Sommo Pontefice ha facolta' di tenere il consueto numero di Guardie addette alla sua persona e alla custodia dei palazzi, senza pregiudizio degli obblighi e doveri risultanti per tali Guardie dalle Leggi vigenti del Regno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
