Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929. Leggi il testo vigente →
[1]In materia spirituale e disciplinare non e' ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorita' ecclesiastiche, ne' e' loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.
[2]La cognizione degli effetti giuridici, cosi' di questi come d'ogni altro atto di esse Autorita', appartiene alla giurisdizione civile.
[3]Pero' tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
