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[1]In materia spirituale e disciplinare non e' ammesso richiamo od appello contro gli atti delle Autorita' ecclesiastiche, ne' e' loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

[2]La cognizione degli effetti giuridici, cosi' di questi come d'ogni altro atto di esse Autorita', appartiene alla giurisdizione civile.

[3]Pero' tali atti sono privi di effetto se contrari alle Leggi dello Stato od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati, e vanno soggetti alle Leggi penali se costituiscono reato.

Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1871-05-13;214~art17 · fonte del testo

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