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[1]Sono aboliti l'exequatur e placet regio ed ogni altra forma di assenso governativo per la pubblicazione ed esecuzione degli atti delle Autorita' ecclesiastiche.

[2]Pero', fino a quando non sia altrimenti provveduto nella Legge speciale di cui all'articolo 18, rimangono soggetti all'exequatur e placet regio gli atti di esse Autorita' che riguardano la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizi maggiori e minori, eccetto quelli della citta' di Roma e delle Sedi suburbicarie.

[3]Restano ferme le disposizioni delle Leggi civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti ecclesiastici ed alienazione dei loro beni.

Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1871-05-13;214~art16 · fonte del testo

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