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[1]E' fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefizi maggiori.
[2]I Vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.
[3]I benefizi maggiori e minori non possono essere conferiti se non a cittadini del Regno, eccettoche' nella citta' di Roma e nelle Sedi suburbicarie.
[4]Nella collazione dei benefizi di patronato regio nulla e' innovato.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
