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[1]Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente coll'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.
[2]A tal fine gli e' data facolta' di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza Uffizi di Posta e di Telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.
[3]L'Uffizio postale pontificio potra' corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli Uffizi postali di cambio delle estere Amministrazioni, o rimettere le proprie corrispondenze agli Uffizi italiani. In ambo i casi, il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'Uffizio pontificio sara' esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.
[4]I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel Regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.
[5]L'Uffizio telegrafico pontificio sara' collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.
[6]I telegrammi trasmessi dal detto Uffizio con la qualifica autenticata di pontifici, saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.
[7]Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi Uffizio telegrafico del Regno.
[8]I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
