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[1]Gli Ecclesiastici che per ragione d'ufficio partecipano in Roma all'emanazione degli atti del ministero spirituale della Santa Sede, non sono soggetti, per cagione di essi, a nessuna molestia, investigazione o sindacato dell'Autorita' pubblica.
[2]Ogni persona straniera investita di ufficio ecclesiastico in Roma gode delle guarentigie personali competenti ai cittadini italiani in virtu' delle Leggi del Regno.
Testo in vigore dal 15 maggio 1871 al 20 giugno 1929
