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[1]Rimangono immutate le disposizioni del testo unico sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895 n. 70, in quanto non siano derogate dalla presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1896.
[4]UMBERTO.
[5]C. Colombo. Ricotti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 4 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
