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Gli aventi diritto, ai termini del testo unico predetto, all'assegno di pensione, che potrebbe loro spettare se la morte fosse accertata, saranno ammessi se la morte fosse far valere le loro ragioni, producendo, in luogo del l'atto di morte del loro congiunto, una dichiarazione di irreperibilita' rilasciata, a cura del sindaco, gratuitamente dall'autorita' militare della colonia, dalla quale risulti il giorno della presunta morte.
Testo in vigore dal 4 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
