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L'assegnamento di cui si parla sara' vitalizio per quelli che, al momento della promulgazione della presente Legge, abbiano compiuti cinquanta anni, e sara' di un quinquennio per gli altri. Esso non si concedera', ovvero cessera' ogniqualvolta risulti avere il religioso dal privato patrimonio od altrimenti un reddito netto e stabile uguale all'assegnamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1868 al 16 dicembre 2009
