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[1]Qualora l'impiegato civile o il militare riammesso in attivita' avesse conseguito, per il servizio precedentemente prestato, l'indennita' di cui alla legge 14 aprile 1864 n. 1731, potra' riunire i due periodi di servizio, rifondendo pero', in una sol volta od anche a rate, l'indennita' gia' riscossa, ma in questo caso dovra' pagare gli interessi durante mora per ciascuna rata. In caso contrario non sara' valutato il servizio anteriore.
[2]La rifusione dell'indennita' dovra' decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate, coi relativi interessi, non rifuse prima di essere ricollocato a riposo saranno detratte dalla nuova indennita' o pensione liquidata a suo favore.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
