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[1]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agl'impiegati civili, che cessino dal servizio, sia in seguito a loro domanda, che di autorita' o per prescrizione di legge, saranno liquidati indistintamente sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo quinquennio di servizio attivo.
[2]La stessa disposizione sara' applicata per le pensioni e per gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito o della marina che cessino dal servizio in seguito a loro domanda.
[3]Le pensioni e gli assegni vitalizi e temporanei spettanti agli ufficiali dell'esercito e della marina che cessino dal servizio d'autorita' o per prescrizione di legge o per domanda determinata da invito d'ufficio, saranno indistintamente liquidati sulla media degli stipendi percepiti durante l'ultimo triennio di servizio effettivo.
[4]Per i capitani dell'esercito, per i tenenti di vascello e per gli ufficiali di marina di grado corrispondente, sara' inoltre aggiunto l'ammontare di un decimo dello stipendio da capitano o tenente di vascello per compiuto sessennio od uno in piu' di quello o quelli effettivamente goduti.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
