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[1]Il Governo del Re e' autorizzato a coordinare, in testo unico, intesi la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato, le leggi sulle pensioni civili e militari.
[2]Ogni disposizione contraria alla presente legge e' abrogata.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
