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Quando nell'insieme del servizio prestato risulti una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intiero; se uguale od inferiore ai sei mesi si trascura. La medesima norma sara' seguita nella determinazione dell'eta' dell'impiegato civile, del militare o degli aventi diritto, alla data della liquidazione.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
