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[1]Ne' le pensioni, ne' gli assegni, ne' le indennita', ne' gli arretrati di essi liquidati dalla Corte dei conti possono essere ceduti o sequestrati, eccettuato, il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato civile o militare, e per causa di alimenti dovuti per legge.
[2]Nel primo di questi casi la ritenzione non puo' eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
