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La somma annualmente anticipata al Tesoro dalla Cassa dei depositi e prestiti pel pagamento delle pensioni, di cui all'art. 2, sara' iscritta nel movimento dei capitali del bilancio dell'entrata; e la spesa per le pensioni stesse sara' iscritta, fino alla completa sua estinzione, in un capitolo separato della spesa effettiva del bilancio del Tesoro.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art3 · fonte del testo

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