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Saranno determinate con apposito regolamento le norme e la misura, secondo le quali si dovra' dividere la indennita' o la pensione fra la vedova ed i figli, quando questi, per essere di altro letto, o per altra ragione, non coabitassero con essa.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
