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[1]La vedova dell'impiegato civile o del militare contro la quale non sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per sua colpa, ed in mancanza di essa gli orfani minorenni, hanno diritto ad una indennita', se il marito o padre muore in attivita' di servizio dopo un numero di anni di servizio superiore a 10 ed inferiore a 25, o ad una pensione, se il numero degli anni di servizio del marito pensionato od in attivita', e' stato, od e' eguale o superiore a 25, purche' il matrimonio sia stato contratto almeno due anni prima della morte del marito, ovvero vi sia prole, benche' postuma, di matrimonio piu' recente.
[2]Eguali diritti spetteranno agli orfani minorenni dell'impiegato civile o del militare, contro la vedova del quale sia stata pronunciata e divenuta irrevocabile sentenza di separazione per colpa di essa.
[3]La vedova che passi a seconde nozze perde il diritto alla pensione, la quale sara' devoluta a beneficio degli orfani.
[4]Pero' quella che resti vedova anche del secondo marito, esercita il diritto alla pensione che le possa spettare per effetto del secondo matrimonio, purche' questo sia stato contratto almeno due anni prima della morte del secondo marito ovvero vi sia prole, benche' postuma, del matrimonio piu' recente. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 dicembre 1893, n. 682
1La L. 28 dicembre 1893, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il Governo del Re e' autorizzato a non comprendere nel testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari le disposizioni dello articolo 25 della legge 15 giugno 1893 n. 279, il quale rimane percio' di niun effetto".
Testo in vigore dal 17 gennaio 1894 al 22 dicembre 2008
