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[1]Gli impiegati civili destituiti senza l'esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione, o comunque allontanati dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare, avranno diritto soltanto ai tre quarti della indennita' o pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

[2]Uguale trattamento sara' fatto ai graduati e comuni delle guardie di finanza e delle guardie di citta', ed a qualunque altro avente diritto a pensione, che cessi dal servizio per effetto di regolare procedimento disciplinare.

[3]All'ufficiale destituito in seguito a condanna che non porti la perdita del diritto a pensione, spetta l'assegno accordato all'ufficiale rimosso.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art24 · fonte del testo

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