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[1]Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione gia' conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito sara' liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.

[2]Questo assegnamento cessera' e si ripristinera' la concessione o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art23 · fonte del testo

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