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[1]L'esercizio del diritto a conseguire la pensione rimane sospeso durante l'espiazione di una pena che importi la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

[2]Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della liberta' personale, esclusi gli arresti, che non importi la perdita della pensione, per una durata superiore ad un anno, le pensioni e gli assegni gia' conseguiti sono soggetti alla ritenzione della meta'. Ma se il condannato ha moglie dalla quale non sia separato con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero ha figlie nubili o maschi minorenni a suo carico, la ritenzione e' soltanto di un terzo, e la pensione o gli assegni sono devoluti a titolo di alimenti alla moglie od ai figli suddetti, nelle proporzioni che saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art21 · fonte del testo

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