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[1]Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennita', e il godimento della pensione o degli assegni gia' conseguiti, si perdono dagli impiegati civili e dai militari di ogni grado:

  • a)per condanna, che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
  • b)per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione e concussione;
  • c)per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;
  • d)per destituzione dall'impiego, quando, nel decreto di destituzione, proferito nei termini dell'articolo 32 della legge 14 aprile 1864 n. 1731, sia espressa la clausola della perdita del diritto a pensione.

[2]Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui al capoverso a) del presente articolo.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art20 · fonte del testo

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