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[1]La Cassa dei depositi e prestiti anticipera' al Tesoro, a cominciare dall'esercizio 1892-93, i fondi necessari pel pagamento, fino ad estinzione completa di tutte le pensioni computate al lordo delle ritenute, comprese sotto la denominazione di debito vitalizio e di pensioni straordinarie gia' iscritte e da iscriversi a carico dell'esercizio 1892-93 e aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1893.
[2]Saranno comprese fra le pensioni suddette le variazioni che la Corte dei conti liquidera' sulle stesse pensioni gia' iscritte prima del 1° luglio 1893.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
