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Il tempo trascorso in congedo illimitato dai militari della Regia marina, non sara' valutato agli effetti della pensione. E' fatta pero' eccezione per coloro i quali, alla pubblicazione della legge 21 maggio 1885 n. 3122, avessero gia' avuto diritto alla giubilazione, e, per costoro, ne sara' tenuto conto nei modi e nella misura di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1850 n. 1049.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
