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Il tempo trascorso in congedo illimitato dai militari della Regia marina, non sara' valutato agli effetti della pensione. E' fatta pero' eccezione per coloro i quali, alla pubblicazione della legge 21 maggio 1885 n. 3122, avessero gia' avuto diritto alla giubilazione, e, per costoro, ne sara' tenuto conto nei modi e nella misura di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1850 n. 1049.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art15 · fonte del testo

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