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Gli ufficiali dell'esercito e della marina che dall'aspettativa per infermita', per motivi di famiglia, o per sospensione dall'impiego, passano nella posizione di aspettativa per riduzione di corpo, non potranno far valere i loro diritti per collocamento a riposo ove non abbiano raggiunti i limiti di eta' e di servizio richiesti dalle vigenti leggi.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
