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[1]Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno gia' liquidato non puo' essere superiore ad otto anni, ed e' calcolato per la meta'.

[2]Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sara' computato per intero, purche' abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.

[3]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.

Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1893-06-15;279~art13 · fonte del testo

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