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[1]Il tempo trascorso nella posizione di servizio ausiliario computabile agli effetti di aumentare la pensione o l'assegno gia' liquidato non puo' essere superiore ad otto anni, ed e' calcolato per la meta'.
[2]Il tempo di servizio effettivo prestato in tempo di pace dall'ufficiale ascritto al servizio ausiliario sara' computato per intero, purche' abbia la durata almeno di sei mesi continuativi.
[3]Lo stipendio medio che servira' di base alla liquidazione della pensione od assegno all'ufficiale che cessa dalla posizione ausiliaria per passare a riposo, sara' eguale allo stipendio medio che servi' di base alla liquidazione in occasione del suo passaggio dal servizio attivo all'ausiliario, tranne i casi nei quali per espressa disposizione di legge competa all'ufficiale la liquidazione sopra uno stipendio superiore.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
