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[1]I militari di truppa dell'esercito e della marina, per far valere i diritti a pensione per anzianita' di servizio, dovranno aver compiuti quarantadue anni di eta'.
[2]Tale disposizione non e' per altro applicabile ai militari di truppa, i quali, all'atto della promulgazione della presente legge, abbiano conseguito il diritto alla pensione di riposo.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
