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[1]Le disposizioni, relative al tempo del matrimonio, alla durata od alle condizioni della convivenza, stabilite dal titolo IV della legge 14 aprile 1864 n. 1731, sono applicabili anche alle vedove ed ai figli delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di citta' e delle guardie di finanza di grado inferiore a quello di ufficiale.
[2]La misura della pensione rimane regolata dalle rispettive leggi speciali.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
