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[1]I funzionari e salariati con diritto a pensione che, per effetto di disposizione di legge, passeranno dal servizio dello Stato a quello delle Provincie, dei Comuni o di altri enti o corpi morali riconosciuti, conserveranno il diritto di conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione loro competente per la totalita' del servizio prestato.
[2]Uguale diritto avranno quelli che, dal servizio degli indicati enti o corpi morali, passano a quello dello Stato per effetto di disposizione di legge, purche' il servizio non governativo da essi gia' prestato, fosse produttivo di pensione in base a regolamenti speciali degli enti stessi, debitamente approvati dal Governo.
[3]La pensione in ambo i casi sara' liquidata in base alla legge sulle pensioni civili, e l'importo di essa sara' ripartito fra lo Stato e gli altri enti e corpi interessati, in ragione della somma totale degli stipendi che ognuno di essi avra' corrisposto al pensionando, salvo disposizioni speciali in contrario.
[4]Le stesse regole si seguiranno per la liquidazione delle pensioni alle vedove ed ai figli.
[5]La ritenuta su tali pensioni a beneficio del Tesoro sara' fatta sull'ammontare totale della pensione e non soltanto sulla parte di essa a carico del bilancio dello Stato.
Testo in vigore dal 16 giugno 1893 al 22 dicembre 2008
