Art. 73
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[1]La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potesta'.
[2]Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per piu' di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potesta'.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
