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[1]La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potesta'.

[2]Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per piu' di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potesta'.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art73 · fonte del testo

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