Art. 66
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
