Art. 44
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[1]Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso invigila sul regolare andamento delle istituzioni, ne esamina le condizioni cosi' nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.
[2]Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 ottobre 1954
